Art. 3 · Caratteristiche della raccolta di dati

Art. 3

Caratteristiche della raccolta di dati

In vigore dal 6 mag 2009
Caratteristiche della raccolta di dati 1.   Gli Stati membri rilevano i dati relativi alle: a) informazioni in merito alle merci e ai passeggeri; b) informazioni in merito alla nave. Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100. 2.   Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati da I a VIII. 3.   La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l’onere per i rispondenti. 4.   La Commissione adegua le caratteristiche della raccolta di dati e il contenuto degli allegati da I a VIII ai progressi economici e tecnici nella misura in cui tale adeguamento non comporta un sostanziale aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell’onere per i rispondenti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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