Art. 2
In vigore dal 6 mag 2009
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) «microrganismi»: ogni entità microbiologica, cellulare e non cellulare, capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico, compresi virus, viroidi e cellule animali e vegetali in coltura;
b) «microrganismo geneticamente modificato» (MGM): un microrganismo il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non naturale mediante moltiplicazione o ricombinazione naturale: nell'ambito di questa definizione:
i)
la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I, parte A;
ii)
le tecniche elencate nell'allegato I, parte B, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;
c) «impiego confinato»: ogni attività nella quale i microrganismi sono modificati geneticamente o nella quale tali MGM sono messi in coltura, conservati, trasportati, distrutti, smaltiti o altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate misure specifiche di contenimento al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente e per garantire a questi ultimi un livello elevato di sicurezza;
d) «incidente»: ogni evento imprevisto che comporti una diffusione significativa e non intenzionale di MGM nel corso del loro impiego confinato e che possa presentare un pericolo, immediato o differito, per la salute dell'uomo o per l'ambiente;
e) «utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego confinato di MGM;
f) «notifica»: la presentazione delle informazioni richieste alle autorità competenti di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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