Art. 18
In vigore dal 6 mag 2009
1. Qualora la divulgazione pregiudichi uno o più elementi di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (8), il notificante può indicare quali informazioni contenute nelle notifiche inoltrate a norma della presente direttiva debbano essere trattate come riservate. In tali casi deve essere fornita una motivazione verificabile.
L'autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano essere trattate come riservate e informa il notificante della decisione adottata.
2. In nessun caso possono essere trattate come riservate le seguenti informazioni, comunicate a norma degli o 9:
a)
le caratteristiche generali degli MGM, nome e indirizzo del notificante e località dell'impiego;
b)
classe dell'impiego confinato e misure di contenimento;
c)
valutazione degli effetti prevedibili, in particolare gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente.
3. La Commissione e l’autorità competente non divulgano a terzi informazioni dichiarate riservate a norma del paragrafo 1, secondo comma e notificate o altrimenti fornite in forza della presente direttiva, e devono tutelare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati ricevuti.
4. Se per qualsiasi motivo il notificante ritira la notifica, l'autorità competente deve rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute.
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