Art. 4

Art. 4

In vigore dal 6 mag 2009
1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i veicoli delle forze armate, delle forze dell’ordine e dei pompieri. 2.   Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, nonché i veicoli che non utilizzano, o quasi, le strade pubbliche, compresi quelli considerati di interesse storico che siano stati costruiti prima del 1 gennaio 1960 o che siano temporaneamente ritirati dalla circolazione. 3.   Gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico.
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