Art. 9
In vigore dal 6 mag 2009
1. La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (6), si applica ai prodotti di cui all' della presente direttiva, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. La denominazione con cui un prodotto è venduto è accompagnata dall'indicazione delle sue caratteristiche nutrizionali particolari. Tuttavia, per i prodotti di cui all', paragrafo 3, lettera c), tale indicazione è sostituita dall'indicazione della loro destinazione.
3. L'etichettatura dei prodotti per i quali non è stata adottata alcuna direttiva specifica ai sensi dell' precisa inoltre:
a)
gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari;
b)
il valore energetico disponibile espresso in kj e kcal nonché il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto proposta per il consumo.
Tuttavia, se il valore energetico è inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 g o 100 ml del prodotto commercializzato, tali indicazioni possono essere sostituite dalle diciture «valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 g» ovvero «valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal)/100 ml».
4. Le norme particolari relative all'etichettatura dei prodotti per i quali è stata adottata una direttiva specifica sono previste in quella stessa direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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