Art. 8
In vigore dal 6 mag 2009
1. L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, la presentazione e la pubblicità dei prodotti di cui all' non devono attribuire a tali prodotti proprietà preventive, curative o di guarigione di malattie dell'uomo né sottintendere tali proprietà.
Deroghe al primo comma possono essere previste in casi eccezionali e ben determinati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3. Fino al completamento di questa procedura potranno essere mantenute le deroghe in questione.
2. Il paragrafo 1 non osta alla diffusione di tutte le informazioni o raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.
Storico versioni
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