Art. 6

Art. 6

In vigore dal 6 mag 2009
Anteriormente all'8 luglio 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, una relazione sull'opportunità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete). Alla luce delle conclusioni di tale relazione la Commissione: a) procede all'elaborazione delle disposizioni specifiche in questione; ovvero b) presenta, secondo la procedura di cui all'articolo 95 del trattato, opportune proposte di modifica della presente direttiva. Le misure di cui alla lettera a), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
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