Art. 3
In vigore dal 6 mag 2009
1. La natura o la composizione dei prodotti di cui all' è tale per cui detti prodotti sono adeguati all'utilizzo nutrizionale particolare al quale sono destinati.
2. I prodotti definiti all' rispondono inoltre alle disposizioni obbligatorie applicabili al prodotto alimentare di consumo corrente, salvo per quanto concerne le modifiche apportate a tali prodotti per renderli conformi alle definizioni di cui all'.
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