Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 mag 2009
1.   I prodotti di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b), possono essere caratterizzati dall'indicazione «dietetico» o «di regime». 2.   Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare: a) le qualifiche «dietetico» o «di regime», da sole o insieme ad altri termini, per designare tali prodotti alimentari; b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione atta a far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'. Tuttavia, a norma delle disposizioni che la Commissione deve adottare, può essere consentito, per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti a un'alimentazione particolare, menzionare tale proprietà. Dette disposizioni possono fissare le modalità in base alle quali tale indicazione è fornita. Le misure di cui al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
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