Art. 15
In vigore dal 6 mag 2009
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l', della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l', della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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