Art. 14

Art. 14

In vigore dal 6 mag 2009
1.   Se uno Stato membro, in base a una motivazione circostanziata, in ragione di nuovi elementi o di una nuova valutazione degli elementi esistenti emersi dopo l'adozione di una delle direttive specifiche, constata che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare è pericoloso per la salute umana, pur essendo conforme alle disposizioni della direttiva specifica in questione, esso può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni sul proprio territorio l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la decisione. 2.   La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato di cui all’, paragrafo 1; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso. 3.   La Commissione adotta modifiche della presente direttiva o delle direttive specifiche se ritiene che siano necessarie per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per assicurare la tutela della salute umana. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all', paragrafo 4. In tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino a che tali modifiche siano state adottate.
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