Art. 11

Art. 11

In vigore dal 6 mag 2009
1.   Per quanto concerne i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e non compresi in uno dei gruppi riportati nell'allegato I, allo scopo di permettere un efficace controllo ufficiale degli stessi si applicano le seguenti disposizioni specifiche: a) al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti, il fabbricante oppure, nel caso di un prodotto fabbricato in uno Stato terzo, l'importatore ne informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la commercializzazione mediante la trasmissione di un modello dell'etichettatura utilizzata per tale prodotto; b) al momento della successiva commercializzazione dello stesso prodotto in un altro Stato membro, il fabbricante o all'occorrenza l'importatore trasmette all'autorità competente di tale Stato membro la stessa informazione, completata dall'indicazione dell'autorità destinataria della prima notifica; c) se necessario l'autorità competente è abilitata a richiedere al fabbricante o all'occorrenza all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustificano la conformità del prodotto all', paragrafi 2 e 3, nonché le menzioni di cui all', paragrafo 3, lettera a). Se i suddetti lavori hanno formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile è sufficiente un riferimento a quest'ultima. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità delle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 e ogni altra informazione utile che le riguarda. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Modalità di applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 4.   Ogni tre anni, e per la prima volta anteriormente all'8 luglio 2002, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.
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