Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 mag 2009
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «impresa di dimensioni comunitarie», un’impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri; b) «gruppo di imprese», un gruppo costituito da una impresa controllante e dalle imprese da questa controllate; c) «gruppo di imprese di dimensioni comunitarie», un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti: — il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri, — almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi, e — almeno un’impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un’altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro; d) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali; e) «direzione centrale», la direzione centrale dell’impresa di dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, dell’impresa controllante; f) «informazione», la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. L’informazione avviene nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l’organo competente dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie; g) «consultazione», l’instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato, nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie; h) «comitato aziendale europeo», un comitato istituito conformemente all’, paragrafo 2, o alle disposizioni dell’allegato, onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori; i) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all’, paragrafo 2, per negoziare con la direzione centrale l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi dell’, paragrafo 2. 2.   Ai fini della presente direttiva, le soglie minime prescritte per la dimensione di forza lavoro si basano sul numero medio di lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni. Il calcolo è effettuato in base alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.
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