Art. 18
Entrata in vigore
In vigore dal 6 mag 2009
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’, paragrafi 1, 5, 6 e 7, l’, paragrafo 1, lettere da a) ad e), h) e i), l’, paragrafo 2, l’, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, l’, paragrafi 1, 2 e 3, l’, paragrafi 1, 3, 5 e 6, l’, paragrafo 2, lettera a), l’, paragrafo 1, l’, paragrafo 2, lettere a), d) ed f), l’, paragrafi 3, 4 e 5, gli e l’allegato I, punto 1, lettere b), e) ed f), e l’allegato I, punti 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dal 6 giugno 2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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