Art. 14 · Accordi in vigore

Art. 14

Accordi in vigore

In vigore dal 6 mag 2009
Accordi in vigore 1.   Fatto salvo l’, non sono sottoposte agli obblighi derivanti dalla presente direttiva le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui: a) un accordo o più accordi applicabili all’insieme dei lavoratori che prevedevano una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, sono stati conclusi a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE o dell’, paragrafo 1, della direttiva 97/74/CE, o qualora tali accordi siano adeguati a seguito di modifiche alla struttura delle imprese o gruppi di imprese; ovvero b) un accordo concluso a norma dell’ della direttiva 94/45/CE è firmato o rivisto tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011. La legislazione nazionale applicabile al momento della firma o della revisione dell’accordo continua a trovare applicazione per le imprese o gruppi di imprese rientranti nell’ambito di applicazione di cui al primo comma, lettera b). 2.   Allo scadere degli accordi di cui al paragrafo 1, le relative parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli o di rivederli. In caso contrario, si applicano le disposizioni della presente direttiva.
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