Art. 13 · Adeguamento

Art. 13

Adeguamento

In vigore dal 6 mag 2009
Adeguamento In caso di modifiche significative della struttura dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, nonché in assenza di disposizioni negli accordi in vigore oppure in caso di contrasto tra le disposizioni di due o più accordi applicabili, la direzione centrale avvia, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori o dei loro rappresentanti, la negoziazione di cui all’ almeno in due imprese o stabilimenti in almeno due Stati membri diversi. Oltre ai membri eletti o designati a norma dell’, paragrafo 2, sono membri della delegazione speciale di delegazione almeno tre membri del comitato aziendale europeo esistente o di ciascuno dei comitati aziendali europei esistenti. Nel corso dei negoziati il comitato o i comitati aziendali europei esistenti continuano ad operare secondo le modalità adottate dall’accordo tra i membri del comitato o dei comitati aziendali europei e la direzione centrale.
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