Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 apr 2009
1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, entro il 31 maggio 2010. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda le sostanze clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relative alle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della medesima direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri procedono a una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone, zeta-cipermetrina come unica sostanza attiva o come sostanza attiva associata ad altre, iscritte tutte entro il 30 novembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni del suo allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nel suo allegato I concernente rispettivamente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina come unica sostanza attiva, modificano o revocano eventualmente l'autorizzazione entro il 31 maggio 2014; ovvero b) nel caso di un prodotto contenente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano eventualmente l'autorizzazione entro il 31 maggio 2014 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno aggiunto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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