Art. 8
In vigore dal 23 apr 2009
1. La verifica prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano. Essa si materializza nel marchio di verifica prima CE.
2. La verifica prima CE degli strumenti può essere effettuata diversamente che con una verifica all’unità nei casi previsti dalle direttive particolari ed in base alle modalità considerate.
3. Se la loro attrezzatura lo consente, gli Stati membri procedono alla verifica prima CE degli strumenti presentati aventi le qualità metrologiche e soddisfacenti alle prescrizioni tecniche di fabbricazione e di funzionamento fissate dalle direttive particolari relative a questa categoria di strumenti.
4. Per gli strumenti muniti del marchio di verifica prima CE, l’obbligo degli Stati membri previsto all’, paragrafo 3, è valido sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stato apposto il marchio di verifica prima CE, a meno che le direttive particolari non prevedano durate superiori.
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