Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 apr 2009
Se uno strumento ha superato l’esame di approvazione CE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che riguardano tale strumento, lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CE del modello. Lo Stato membro notifica tale certificato al richiedente. Nei casi previsti all’ della presente direttiva o da una direttiva particolare, il richiedente deve, e negli altri casi può, apporre o fare apporre su ciascuno strumento conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CE indicato in detto certificato.
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