Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 apr 2009
1.   Gli Stati membri procedono all’approvazione CE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. 2.   L’approvazione CE del modello costituisce l’ammissione di strumenti alla verifica prima CE e, qualora non sia richiesta una verifica prima CE, l’autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio. Se la direttiva particolare o le direttive particolari applicabili esonerano una categoria di strumenti dall’approvazione CE del modello, gli strumenti di questa categoria sono ammessi direttamente alla verifica prima CE. 3.   Se le attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono, gli Stati membri concedono l’approvazione CE del modello a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano. 4.   Una domanda di approvazione CE del modello può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Per un medesimo strumento la domanda può essere fatta in un solo Stato membro. 5.   Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello adotta le misure necessarie per essere informato di qualunque modifica o aggiunta apportata al modello approvato. Esso ne informa gli altri Stati membri. Le modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un’approvazione CE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha concesso l’approvazione CE, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello strumento. Per il modello modificato, tuttavia, viene concessa una nuova approvazione CE del modello anziché un complemento al certificato di approvazione CE del modello originale, se la modifica del modello è effettuata dopo una modifica oppure un adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare, tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l’applicazione delle nuove disposizioni.
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