Art. 18

Art. 18

In vigore dal 23 apr 2009
Ogni decisione di rifiuto dell’approvazione CE del modello, di rifiuto della proroga o di revoca dell’approvazione CE del modello, di rifiuto di procedere alla verifica prima CE o di divieto di immissione sul mercato o in servizio, adottata in considerazione delle disposizioni per l’attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari relative agli strumenti in questione, deve motivare le ragioni su cui si basa. Tali rifiuti, revoche o divieti sono notificati alla parte interessata, la quale deve essere altresì informata dei possibili mezzi di ricorso vigenti nelle legislazioni degli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.
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