Art. 10

Art. 10

In vigore dal 23 apr 2009
Se uno strumento ha superato la verifica prima CE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, i marchi di verifica parziale o definitiva CE descritti all’allegato II, punto 3, vengono apposti su tale strumento sotto la responsabilità dello Stato membro interessato secondo le modalità previste da detto punto.
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