Art. 7 · Adeguamenti al progresso tecnico

Art. 7

Adeguamenti al progresso tecnico

In vigore dal 23 apr 2009
Adeguamenti al progresso tecnico La Commissione adegua all’inflazione e al progresso tecnico i dati per il calcolo dei costi di esercizio dei veicoli adibiti al trasporto su strada nell’intero arco di vita, di cui in allegato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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