Art. 9
Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio
In vigore dal 23 apr 2009
Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio
L’autorizzazione contiene quanto meno i seguenti elementi:
1)
il nome e l’indirizzo del gestore;
2)
l’ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, e dati sull’unità idraulica;
3)
le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio e i tassi e le pressioni di iniezione massimi;
4)
i requisiti per la composizione del flusso di CO2 e per la procedura di valutazione dell’accettabilità del flusso di CO2 ai sensi dell’ ed eventualmente altre prescrizioni in materia di iniezione e stoccaggio, intese in particolare a evitare irregolarità importanti;
5)
il piano di monitoraggio approvato, l’obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell’ e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell’;
6)
l’obbligo di informare l’autorità competente in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti, il piano approvato sui provvedimenti correttivi e l’obbligo di mettere in atto tale piano in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti a norma dell’;
7)
le condizioni per la chiusura e il piano provvisorio approvato per la fase post-chiusura di cui all’;
8)
le disposizioni per la modifica, il riesame, l’aggiornamento e la revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio a norma dell’;
9)
l’obbligo di costituire e mantenere la garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo equivalente ai sensi dell’.
Storico versioni
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