Art. 38 · Riesame

Art. 38

Riesame

In vigore dal 23 apr 2009
Riesame 1.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni di cui all’. 2.   Nella relazione trasmessa entro il 31 marzo 2015, la Commissione valuta in particolare, sulla base dell’esperienza acquisita nell’attuazione della presente direttiva, dell’esperienza acquisita con la CCS e tenuto conto del progresso tecnico e delle conoscenze scientifiche più recenti: — se il confinamento permanente di CO2 in modo tale da prevenire o ridurre il più possibile gli effetti negativi sull’ambiente e qualunque rischio che ne derivi per la salute umana e la sicurezza ambientale e umana della CCS sia stato sufficientemente dimostrato, — se le procedure per il riesame, da parte della Commissione, dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio di cui all’ e dei progetti di decisione relative al trasferimento di responsabilità di cui all’ sono ancora necessarie, — l’esperienza acquisita in relazione alle disposizioni riguardanti i criteri e la procedura di ammissione del flusso di CO2 di cui all’, — l’esperienza acquisita in relazione alle disposizioni riguardanti l’accesso dei terzi di cui agli e in relazione alle disposizioni sulla cooperazione transnazionale di cui all’, — le disposizioni applicabili agli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt di cui all’articolo 9 bis della direttiva 2001/80/CE, — le prospettive di stoccaggio geologico di CO2 nei paesi terzi, — l’evoluzione e l’aggiornamento ulteriori dei criteri di cui agli allegati I e II, — l’esperienza acquisita con gli incentivi per l’applicazione della CCS agli impianti di combustione di biomassa, — l’esigenza di regolamentare ulteriormente i rischi ambientali connessi al trasporto di CO2, e presenta, se opportuno, una proposta di revisione della direttiva. 3.   Quando il confinamento permanente di CO2, in maniera tale da prevenire e, qualora questo non sia possibile, eliminare per quanto possibile gli effetti negativi e i rischi per l’ambiente e la salute umana, e la sicurezza umana ed ambientale della CCS, nonché la fattibilità economica della stessa siano stati sufficientemente dimostrati, la revisione valuta se sia necessario e fattibile stabilire un requisito obbligatorio per standard di emissioni per i nuovi impianti di combustione di grandi dimensioni che producono energia elettrica di cui all’articolo9 bis della direttiva 2001/80/CE.
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