Art. 36
Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006
In vigore dal 23 apr 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006
All’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è aggiunta la seguente lettera:
«h)
le spedizioni di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*1).
(*1)
GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;"
Storico versioni
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