Art. 33 · Modifica della direttiva 2001/80/CE

Art. 33

Modifica della direttiva 2001/80/CE

In vigore dal 23 apr 2009
Modifica della direttiva 2001/80/CE Nella direttiva 2001/80/CE è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt che ottengono la licenza edilizia o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*1), abbiano accertato che le seguenti condizioni siano soddisfatte: — disponibilità di siti di stoccaggio appropriati, — fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto, — possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO2. 2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, l’autorità competente provvede a che sia riservata un’area sufficiente all’interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2. L’autorità competente determina se le condizioni sono soddisfatte sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e di altre informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e della salute umana. (*1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;"
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