Art. 31
Modifica della direttiva 85/337/CEE
In vigore dal 23 apr 2009
Modifica della direttiva 85/337/CEE
La direttiva 85/337/CEE è modificata come segue:
1)
l’allegato I è modificato come segue:
a)
il punto 16 è sostituito dal seguente:
«16.
Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km:
—
per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e
—
per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.»;
b)
sono aggiunti i seguenti punti:
«23.
Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (*1).
24.
Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno 1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.
(*1)
GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;"
2)
l’allegato II è modificato come segue:
a)
al punto 3 è aggiunta la seguente lettera:
«j)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano nell’allegato I della presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.»;
b)
al punto 10 la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico (progetti non compresi nell’allegato I).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:31:oj#art-31