Art. 27 · Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

Art. 27

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

In vigore dal 23 apr 2009
Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri 1.   Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva, compreso il registro di cui all’, paragrafo 1, lettera b). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’ della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della relazione. 2.   La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in merito all’attuazione della presente direttiva.
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