Art. 24
Cooperazione transnazionale
In vigore dal 23 apr 2009
Cooperazione transnazionale
Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati adempiono congiuntamente alle disposizioni della presente direttiva e delle altre normative comunitarie applicabili.
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