Art. 22 · Risoluzione delle controversie

Art. 22

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 23 apr 2009
Risoluzione delle controversie 1.   Gli Stati membri assicurano la messa in atto di modalità di risoluzione delle controversie in cui sia prevista un’autorità indipendente dalle parti, che abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio, tenendo conto dei criteri di cui all’, paragrafo 2, e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell’accesso. 2.   In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l’accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessati fanno capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano al fine di garantire un’applicazione coerente della presente direttiva.
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