Art. 21 · Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio

Art. 21

Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio

In vigore dal 23 apr 2009
Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i potenziali utilizzatori possano avere accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, al fine di effettuare lo stoccaggio geologico di CO2 prodotto e catturato. 2.   L’accesso di cui al paragrafo 1 è garantito secondo modalità trasparenti e non discriminatorie stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri si ispirano agli obiettivi di un accesso equo e trasparente, tenuto conto della: a) capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all’interno delle aree designate a norma dell’ e della capacità di trasporto disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile; b) parte degli obblighi di riduzione di CO2 assunti nell’ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO2; c) necessità di negare l’accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; d) necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati. 3.   Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l’accesso per mancanza di capacità. Il diniego deve essere debitamente motivato. 4.   Gli Stati membri si adoperano affinché il gestore che nega l’accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda a qualsiasi potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un’incidenza negativa sulla sicurezza ambientale delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO2.
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