Art. 19 · Garanzia finanziaria

Art. 19

Garanzia finanziaria

In vigore dal 23 apr 2009
Garanzia finanziaria 1.   Gli Stati membri provvedono a che il gestore potenziale adduca, quale parte della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, la prova che possono essere costituiti adeguati fondi, tramite una garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo equivalente, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Ciò al fine di assicurare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione rilasciata a norma della presente direttiva, comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e per la fase post-chiusura, nonché degli obblighi derivanti dall’inclusione del sito di stoccaggio a norma della direttiva 2003/87/CE. Tale garanzia finanziaria deve essere valida ed effettiva prima che si inizi l’iniezione. 2.   La garanzia finanziaria è periodicamente adattata per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione rilasciata a norma della presente direttiva nonché degli obblighi derivanti dall’inclusione del sito di stoccaggio nella direttiva 2003/87/CE. 3.   La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al paragrafo 1 restano validi e effettivi: a) in caso di chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell’, paragrafo 1, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilità all’autorità competente secondo quanto stabilito all’, paragrafi da 1 a 5; b) in caso di revoca di un’autorizzazione allo stoccaggio a norma dell’, paragrafo 3: i) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio; ii) se la chiusura è avvenuta a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), fino al trasferimento di responsabilità ai sensi dell’, paragrafo 8, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all’ siano stati adempiuti.
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