Art. 18 · Trasferimento di responsabilità

Art. 18

Trasferimento di responsabilità

In vigore dal 23 apr 2009
Trasferimento di responsabilità 1.   Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell’, paragrafo 1, lettera a) o b), tutti gli obblighi giuridici relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformità delle prescrizioni della presente direttiva, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE e alle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE, sono trasferiti all’autorità competente che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente; b) è trascorso un periodo minimo, che dev’essere determinato dall’autorità competente. Tale periodo minimo non è inferiore a venti anni, a meno che l’autorità competente non sia convinta che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del termine di detto periodo; c) sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all’; d) il sito è stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati. 2.   Il gestore prepara una relazione che documenta che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) è stata rispettata e la trasmette all’autorità competente affinché questa approvi il trasferimento di responsabilità. La relazione dimostra quanto meno: a) la conformità del comportamento effettivo di CO2 iniettato al comportamento dedotto dai modelli; b) l’assenza di fuoriuscite individuabili; c) che il sito di stoccaggio sta evolvendo verso una situazione di stabilità a lungo termine. La Commissione può adottare orientamenti sulla valutazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, mettendo in evidenza le eventuali implicazioni per i criteri tecnici da prendere in considerazione per la determinazione dei periodi minimi previsti al paragrafo 1, lettera b). 3.   Quando l’autorità competente ha accertato che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, prepara un progetto di decisione sull’autorizzazione del trasferimento di responsabilità. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), sono state soddisfatte così come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione. Se l’autorità competente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, informa il gestore delle sue motivazioni. 4.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le relazioni di cui al paragrafo 2 entro un mese dalla loro ricezione. Mettono altresì a disposizione ogni altro materiale connesso di cui l’autorità competente tiene conto quando prepara un progetto di decisione sull’approvazione del trasferimento di responsabilità. Gli stessi informano la Commissione di tutti i progetti di decisione sull’approvazione che l’autorità competente predispone a norma del paragrafo 3, compreso ogni altro materiale da essa preso in considerazione ai fini delle proprie conclusioni. Entro quattro mesi dalla ricezione del progetto di decisione sull’approvazione, la Commissione può esprimere un parere non vincolante in merito. Se decide di non esprimere un parere, la Commissione ne informa gli Stati membri entro un mese dalla presentazione del progetto di decisione sull’approvazione e ne indica i motivi. 5.   Quando l’autorità competente ha accertato che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono soddisfatte, adotta la decisione finale e la comunica al gestore. L’autorità competente notifica la decisione finale anche alla Commissione, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere della Commissione. 6.   Dopo il trasferimento di responsabilità le ispezioni di routine di cui all’, paragrafo 3, cessano e il monitoraggio può essere ridotto ad un livello che consenta di rilevare le fuoriuscite o le irregolarità importanti. Se sono rilevate fuoriuscite o irregolarità importanti, il monitoraggio è intensificato secondo le modalità più opportune per valutare l’entità del problema e l’efficacia dei provvedimenti correttivi. 7.   In caso di colpa da parte del gestore, tra cui casi di dati incompleti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza, l’autorità competente recupera dal precedente gestore i costi sostenuti dopo l’avvenuto trasferimento di responsabilità. Fatto salvo l’, dopo il trasferimento di responsabilità un ulteriore recupero dei costi non è più possibile. 8.   In caso di chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), il trasferimento di responsabilità si considera avvenuto se e quando tutti gli elementi disponibili indicano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente, e una volta che il sito sia stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.
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