Art. 17 · Obblighi in fase di chiusura e post-chiusura

Art. 17

Obblighi in fase di chiusura e post-chiusura

In vigore dal 23 apr 2009
Obblighi in fase di chiusura e post-chiusura 1.   Un sito di stoccaggio è chiuso: a) se le condizioni pertinenti indicate nell’autorizzazione sono soddisfatte; b) su richiesta motivata del gestore, previa autorizzazione dell’autorità competente; ovvero c) su decisione dell’autorità competente in seguito alla revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio a norma dell’, paragrafo 3. 2.   Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni delle informazioni e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nella presente direttiva, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 5 a 8 della direttiva 2004/35/CE, fino al trasferimento della responsabilità del sito all’autorità competente ai sensi dell’, paragrafi da 1 a 5, della presente direttiva. Il gestore è anche incaricato di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione. 3.   Gli obblighi di cui al paragrafo 2 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell’allegato II. Un piano provvisorio per la fase post-chiusura deve essere trasmesso all’autorità competente ai sensi dell’, punto 8, e da questa approvato a norma dell’, punto 7. Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera a) o b) del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase post-chiusura è: a) aggiornato, se necessario, tenendo conto dell’analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici; b) trasmesso per approvazione all’autorità competente; e c) approvato dall’autorità competente come piano definitivo per la fase post-chiusura. 4.   Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente è responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dalla presente direttiva, nonché di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE. Gli obblighi relativi alla fase post-chiusura fissati nella presente direttiva sono soddisfatti dall’autorità competente sulla base del piano provvisorio relativo alla fase post-chiusura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che è eventualmente aggiornato. 5.   L’autorità competente recupera dal gestore i costi sostenuti in relazione ai provvedimenti di cui al paragrafo 4, anche attingendo alla garanzia finanziaria a norma dell’.
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