Art. 15
Ispezioni
In vigore dal 23 apr 2009
Ispezioni
1. Gli Stati membri si accertano che le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni di routine e occasionali di tutti i complessi di stoccaggio che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva al fine di verificare e incentivare il rispetto di tutte le disposizioni della direttiva e di monitorare gli effetti sull’ambiente e sulla salute umana.
2. Le ispezioni dovrebbero comprendere varie attività come le visite presso gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.
3. Le ispezioni di routine sono effettuate almeno una volta all’anno fino a tre anni dopo la chiusura e ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità all’autorità competente. Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull’ambiente e sulla salute umana.
4. Le ispezioni occasionali hanno luogo:
a)
se l’autorità competente è informata o messa al corrente di irregolarità importanti o di fuoriuscite ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
se le relazioni di cui all’ mettono in luce un adempimento insufficiente delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;
c)
per indagare in seguito a serie denunce riguardanti l’ambiente o la salute umana;
d)
negli altri casi in cui l’autorità competente lo ritenga opportuno.
5. Dopo ogni ispezione l’autorità competente prepara una relazione sull’esito dell’ispezione. La relazione valuta la conformità alle disposizioni della presente direttiva e indica se sono necessari altri provvedimenti. La relazione è trasmessa al gestore interessato ed è resa pubblica in conformità della pertinente normativa comunitaria entro i due mesi successivi all’ispezione.
Storico versioni
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