Art. 12 · Criteri e procedura di ammissione del flusso di CO2

Art. 12

Criteri e procedura di ammissione del flusso di CO2

In vigore dal 23 apr 2009
Criteri e procedura di ammissione del flusso di CO2 1.   Un flusso di CO2 consiste prevalentemente di biossido di carbonio. A tal fine, non è consentito aggiungere rifiuti o altro materiale a scopo di smaltimento. Un flusso di CO2 può tuttavia contenere accidentalmente sostanze associate provenienti dalla fonte o dal processo di cattura o iniezione e sostanze in traccia aggiunte per aiutare a monitorare e verificare la migrazione di CO2. Le concentrazioni di tutte le sostanze presenti accidentalmente o aggiunte sono inferiori ai livelli che: a) inciderebbero negativamente sull’integrità del sito di stoccaggio o sulla rispettiva infrastruttura di trasporto; b) comporterebbero un rischio significativo per l’ambiente o la salute umana; ovvero c) violerebbero le norme della legislazione comunitaria applicabile. 2.   La Commissione adotta, se del caso, orientamenti che contribuiscano ad individuare le condizioni applicabili caso per caso per l’osservanza dei criteri di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri assicurano che il gestore: a) ammetta ed inietti flussi di CO2 solo se sono state effettuate un’analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, dei flussi ed una valutazione dei rischi e se da quest’ultima risulta che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui al paragrafo 1; b) conservi un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO2 conferiti e iniettati, con indicazione della composizione di tali flussi.
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