Art. 2 · Modifiche della direttiva 1999/32/CE

Art. 2

Modifiche della direttiva 1999/32/CE

In vigore dal 23 apr 2009
Modifiche della direttiva 1999/32/CE La direttiva 1999/32/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Combustibile per uso marittimo, qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all’uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nell’ISO 8217. Comprende qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio in uso a bordo di navi adibite alla navigazione interna o di imbarcazioni da diporto, quale definito nella direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (*10), e nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (*11), quando tali navi sono in mare; (*10)   GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1." (*11)   GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.»;" b) il punto 3 undecies è soppresso; 2) l’articolo 4 ter è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi all’ormeggio nei porti comunitari»; b) al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa; c) al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa; 3) all’, paragrafo 1 bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il campionamento inizia dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente, in quantità sufficienti e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime e nei porti di cui trattasi.»
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