Art. 1 · Modifiche della direttiva 98/70/CE

Art. 1

Modifiche della direttiva 98/70/CE

In vigore dal 23 apr 2009
Modifiche della direttiva 98/70/CE La direttiva 98/70/CE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Ambito di applicazione La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare: a) per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori; e b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti.»; 2) l’ è così modificato: a) al primo paragrafo: i) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. “gasoli destinati alle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto”: ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45  (*1), destinato all’uso nei motori ad accensione per compressione di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/25/CE (*2), 97/68/CE (*3) e 2000/25/CE (*4); (*1)  La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla Tariffa Doganale Comune (GU L 256 del 7.6.1987, pag. 1)." (*2)   GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15." (*3)   GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1." (*4)   GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.»;" ii) sono aggiunti i seguenti punti: «5. “Stati membri con temperature ambiente estive basse”: Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Svezia e Regno Unito; 6. “emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita”: tutte le emissioni nette di CO2, CH4 e N2O che possono essere attribuite al combustibile (compresi tutti i suoi componenti miscelati) o all’energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate; 7. “emissioni di gas a effetto serra per unità di energia”: la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2 associate al combustibile o all’energia fornita, divisa per il tenore totale di energia del combustibile o dell’energia fornita (per il combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore); 8. “fornitore”: il soggetto responsabile del passaggio di combustile o energia attraverso un punto di riscossione delle accise o, se queste ultime non sono dovute, qualsiasi altro soggetto pertinente designato da uno Stato membro; 9. “biocarburanti”: i biocarburanti disciplinati dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (*5). (*5)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.»;" b) il secondo paragrafo è soppresso; 3) l’ è così modificato: a) i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio possa essere immessa sul mercato soltanto la benzina conforme alle specifiche ecologiche di cui all’allegato I. Gli Stati membri, tuttavia, possono introdurre disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche concernenti l’introduzione di benzina con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Gli Stati membri che ricorrono a detta disposizione ne informano la Commissione. 3.   Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire l’immissione sul mercato di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 % e un tenore massimo di etanolo del 5 % fino al 2013 e possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario. Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, all’appropriato uso delle diverse miscele della benzina. 4.   Gli Stati membri con temperature ambientali estive basse possono autorizzare, fatto salvo il paragrafo 5, l’immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina con una tensione di vapore massima di 70 kPa. Gli Stati membri in cui non si applica la deroga di cui al primo comma possono autorizzare, fatto salvo il paragrafo 5, l’immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo con una pressione di vapore massima di 60 kPa incrementata del valore della tensione di vapore consentito in deroga di cui all’allegato III, a condizione che l’etanolo utilizzato sia un biocarburante. 5.   Qualora intendano applicare una delle deroghe di cui al paragrafo 4, gli Stati membri ne informano la Commissione e forniscono tutte le informazioni pertinenti. La Commissione valuta la positività e la durata della deroga, tenendo conto dei seguenti fattori: a) la possibilità di evitare problemi di natura socioeconomica tramite l’aumento della tensione di vapore, comprese le temporanee necessità di adattamento tecnico; e b) le conseguenze dell’aumento della tensione di vapore per l’ambiente e la salute e, in particolare, l’impatto sulla conformità con la legislazione comunitaria in materia di qualità dell’aria, sia nello Stato membro interessato che in altri Stati membri. Qualora si evinca dalla valutazione della Commissione che la deroga conduce alla mancata conformità con la legislazione comunitaria in materia di qualità dell’aria o di inquinamento atmosferico, compresi i pertinenti valori limite e i tetti alle emissioni, la richiesta di detta deroga è respinta. La Commissione dovrebbe altresì tener conto dei pertinenti valori-obiettivo. Se la Commissione non solleva alcuna obiezione entro sei mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, lo Stato membro interessato può applicare la deroga richiesta. 6.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare la commercializzazione di piccoli quantitativi di benzina, fino ad un massimo dello 0,03 % delle vendite totali, con un tenore di piombo non superiore a 0,15 g/l da utilizzare per vecchi autoveicoli con determinate caratteristiche e da distribuire tramite particolari gruppi d'interesse.»; b) il paragrafo 7 è soppresso; 4) l’ è sostituito dal seguente: « Combustibile diesel 1.   Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio venga immesso sul mercato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all’allegato II. Nonostante le prescrizioni dell’allegato II, gli Stati membri possono autorizzare l’immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7 %. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti, in particolare al tenore di FAME, del combustibile diesel. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1o gennaio 2008, i gasoli destinati a macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto possano essere immessi sul mercato sul loro territorio solo a condizione che il tenore di zolfo di detti gasoli non sia superiore a 1 000 mg/kg. Dal 1o gennaio 2011 il tenore massimo di zolfo ammissibile per detti gasoli è di 10 mg/kg. Gli Stati membri garantiscono che i combustibili liquidi diversi dai gasoli di cui sopra possano essere utilizzati nelle navi adibite alla navigazione interna e nelle imbarcazioni da diporto soltanto a condizione che il tenore di zolfo nei suddetti combustibili liquidi non sia superiore al tenore massimo ammissibile per detti gasoli. Tuttavia, al fine di far fronte alle contaminazioni di lieve entità nella catena di approvvigionamento, dal 1o gennaio 2011 gli Stati membri possono autorizzare il gasolio destinato alle macchine mobili non stradali (incluse le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto contenente fino a 20 mg/kg di zolfo in fase di distribuzione definitiva agli utenti finali. Gli Stati membri possono altresì autorizzare il prolungamento dell’immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2011 del gasolio contenente fino a 1 000 mg/kg di zolfo per i veicoli su rotaia e per i trattori agricoli e forestali, a condizione che possano garantire che non sia compromesso l’adeguato funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni. 3.   Gli Stati membri possono introdurre disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche concernenti l’introduzione di combustibile diesel e gasoli con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Gli Stati membri che ricorrono a detta disposizione ne informano la Commissione. 4.   Per gli Stati membri con condizioni climatiche invernali rigide il punto massimo di distillazione del 65 % a 250 °C per i combustibili diesel e i gasoli può essere sostituito da un punto massimo di distillazione del 10 % (vol/vol) a 180 °C.»; 5) è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra 1.   Gli Stati membri designano il fornitore o i fornitori competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti. Nel caso dei fornitori di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, gli Stati membri garantiscono che detti fornitori possano scegliere di contribuire all’obbligo di riduzione sancito al paragrafo 2 qualora siano in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente l’elettricità fornita per essere utilizzata in suddetti veicoli. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i fornitori trasmettono annualmente all’autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull’intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell’energia forniti in ciascuno Stato membro in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni: a) il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti con l’indicazione del luogo di acquisto e dell’origine; e b) le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita. Gli Stati membri garantiscono che le relazioni siano oggetto di verifica. Se del caso, la Commissione stabilisce orientamenti per l’attuazione del presente paragrafo. 2.   Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10 % con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti entro il 31 dicembre 2020, in confronto alla norma di riferimento per i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera b). La riduzione prevede le seguenti fasi: a) 6 % entro il 31 dicembre 2020. Ai fini del conseguimento di detta riduzione, gli Stati membri possono richiedere ai fornitori di rispettare i seguenti obiettivi intermedi: 2 % entro il 31 dicembre 2014 e 4 % entro il 31 dicembre 2017; b) un obiettivo indicativo supplementare del 2 % entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), da conseguire tramite uno dei metodi a seguire, o entrambi: i) l’approvvigionamento di energia per i trasporti fornita per essere utilizzata in qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale (comprese le navi adibite alla navigazione interna), trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto; ii) l’uso di qualsiasi tecnologia (compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio) capace di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell’energia forniti; c) un obiettivo indicativo supplementare del 2 % entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), conseguito tramite l’utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, alle condizioni sancite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (*6), per le riduzioni nel settore della fornitura di combustibile. 3.   Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente all’articolo 7 quinquies. Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita degli altri tipi di combustibili e di energia sono calcolate ricorrendo alla metodologia definita in conformità del paragrafo 5 del presente articolo. 4.   Gli Stati membri assicurano che un gruppo di fornitori possa scegliere di ottemperare congiuntamente agli obiettivi di riduzione di cui al paragrafo 2. In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico ai fini del paragrafo 2. 5.   Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. Dette misure includono, in particolare: a) la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti diversi dai biocarburanti e dall’energia; b) la metodologia che specifica, entro il 1o gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010 ai fini del paragrafo 2; c) ogni norma necessaria ad applicare il paragrafo 4; d) la metodologia per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali, in conformità dell’, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE. (*6)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»;" 6) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 7 ter Criteri di sostenibilità per i biocarburanti 1.   Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all’interno o all’esterno del territorio della Comunità, l’energia prodotta da biocarburanti è presa in considerazione ai fini dell’articolo 7 bis solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. Tuttavia, i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al paragrafo 2 del presente articolo per essere presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 7 bis. 2.   La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno al 35 %. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno al 50 %. A decorrere dal 1o gennaio 2018 detta riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è pari almeno al 60 % per i biocarburanti prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata il 1o gennaio 2017 o successivamente. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 1. Nel caso di biocarburanti prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio 2008, il primo comma si applica a decorrere dal 1o aprile 2013. 3.   I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status: a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo; b) aree designate: i) a norma di legge o dall’autorità competente per scopi di protezione della natura; ovvero ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali, o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all’articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma; a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura; c) terreni erbosi ad elevata biodiversità, vale a dire: i) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; ovvero ii) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreno erboso. La Commissione fissa i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi rientranti nell’ambito di applicazione del primo comma, lettera c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. 4.   I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso: a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell’anno; b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; c) terreni aventi un’estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 % e il 30 % o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione è tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all’allegato IV, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se, al momento dell’ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008. 5.   I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 6.   Le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui all’articolo 7 bis sono ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica “Ambiente”, e al punto 9 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*7), e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi dell’, paragrafo 1, dello stesso regolamento. 7.   Per quanto riguarda sia i paesi terzi sia gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocarburanti o di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure nazionali adottate per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 5, nonché la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria. La prima relazione è presentata nel 2012. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto conseguente all’aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nella Comunità e nei paesi terzi e sull’impatto della politica comunitaria in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e su altre questioni generali legate allo sviluppo. Le relazioni esaminano il rispetto dei diritti di destinazione dei terreni. Esse precisano, sia per i paesi terzi sia per gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, se sono state ratificate e attuate le seguenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro: — Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29), — Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87), — la Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98), — Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la mano d’opera maschile e la mano d’opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100), — Convenzione concernente l’abolizione del lavoro forzato (n. 105), — Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111), — Convenzione sull’età minima per l’assunzione all’impiego (n. 138), — Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182). Tali relazioni indicano, per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte significativa di materie prime per il biocarburante consumato all’interno della Comunità, se il paese ha ratificato e attuato: — il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, — la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. La prima relazione è presentata nel 2012. La Commissione propone, se del caso, misure correttive, in particolare in presenza di elementi che dimostrano che la produzione dei biocarburanti ha ripercussioni considerevoli sul prezzo dei prodotti alimentari. 8.   Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti ottenuti conformemente al presente articolo. Articolo 7 quater Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti 1.   Quando i biocarburanti devono essere presi in considerazione ai fini dell’articolo 7 bis, gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5. A tal fine, obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che: a) consenta che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate; b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela. 2.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 sul funzionamento del metodo di verifica basato sull’equilibrio di massa descritto al paragrafo 1 e sulle possibilità di considerare altri metodi di verifica per alcuni o per tutti i tipi di materie prime o di biocarburanti. Nella sua valutazione la Commissione prende in considerazione i metodi di verifica nei quali non è necessario che le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità restino fisicamente associate a partite o miscele determinate. La valutazione tiene conto della necessità di preservare l’integrità e l’efficacia del sistema di verifica senza imporre un onere irragionevole alle imprese. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di altri metodi di verifica indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l’obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati. Rientrano nelle informazioni di cui al primo comma, in particolare, le informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, e informazioni appropriate e pertinenti sulle misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché informazioni pertinenti sulle misure adottate in considerazione degli elementi di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma. La Commissione stabilisce l’elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi che gli Stati membri richiedono agli operatori economici secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Essa provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale e per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare. Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti prodotti nella Comunità sia a quelli importati. Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma alla Commissione, che le pubblica in forma sintetica sulla piattaforma per la trasparenza di cui all’articolo 24 della direttiva 2009/28/CE, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili. 4.   La Comunità si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Quando la Comunità ha concluso accordi contenenti disposizioni sulle materie che rientrano nell’ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell’erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell’erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell’aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contengono dati accurati ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 2. La Commissione può decidere che i terreni inclusi in un programma nazionale o regionale di riconversione dei terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati rispondono ai criteri di cui all’allegato IV, parte C, punto 9. 5.   La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 soltanto se l’accordo o il sistema rispettano adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. I sistemi per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra rispettano anche i requisiti metodologici di cui all’allegato IV. Nel caso di aree con un elevato valore di biodiversità di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera b), punto ii), i relativi elenchi rispettano criteri adeguati di obiettività e coerenza con norme internazionalmente riconosciute e prevedono idonee procedure di ricorso. 6.   Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Il periodo di validità di queste decisioni non supera cinque anni. 7.   Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l’obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità fissati all’articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, o informazioni sulle misure di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo. 8.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l’applicazione dell’articolo 7 ter in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta e secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 11, paragrafo 3, decide se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell’articolo 7 bis. 9.   Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio: a) sull’efficacia del sistema posto in atto per la comunicazione delle informazioni relative ai criteri di sostenibilità; e b) sulla praticabilità e l’opportunità di introdurre prescrizioni obbligatorie in relazione alla tutela dell’aria, del suolo o delle risorse idriche, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e degli obblighi internazionali della Comunità. La Commissione propone, se del caso, misure correttive. Articolo 7 quinquies Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti 1.   Ai fini dell’articolo 7 bis e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono così calcolate: a) se l’allegato IV, parte A o B, fissa un valore standard per le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti calcolato secondo l’allegato IV, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard; b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell’allegato IV, parte C; ovvero c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all’allegato IV, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all’allegato IV, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell’allegato IV, parte C, per tutti gli altri fattori. 2.   Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente l’elenco delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (“NUTS”) o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (*8), nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole sono inferiori o uguali alle emissioni indicate alla voce “Valori standard disaggregati per la coltivazione” dell’allegato IV, parte D, della presente direttiva, accompagnata da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere l’elenco. Il metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime. 3.   I valori standard di cui all’allegato IV, parte A, e i valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all’allegato IV, parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono: a) coltivate fuori della Comunità; b) coltivate nella Comunità in aree incluse negli elenchi di cui al paragrafo 2; ovvero c) rifiuti o residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca. Per i biocarburanti non rientranti nell’ambito di applicazione delle lettere a), b) o c), sono utilizzati i valori reali per la coltivazione. 4.   Entro il 31 marzo 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di elenchi di aree nei paesi terzi nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole si possono prevedere inferiori o uguali alle emissioni indicate alla voce “Coltivazione” dell’allegato IV, parte D, possibilmente accompagnata da detti elenchi e da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigerli. Se del caso, la relazione è corredata di proposte pertinenti. 5.   Entro il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione riferisce sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all’allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni prodotte nelle fasi del trasporto e della lavorazione e, se necessario, può decidere di correggere i valori. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. 6.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emisssioni di gas a effetto serra ed esamina le modalità per ridurre al minimo tale impatto. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta, basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, contenente una metodologia concreta per le emissioni risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni, garantendo la conformità alla presente direttiva, in particolare all’articolo 7 ter, paragrafo 2. Tale proposta include le misure necessarie per garantire la sicurezza degli investimenti intrapresi prima dell’applicazione di detta metodologia. Per quanto riguarda gli impianti che hanno prodotto biocarburanti prima della fine del 2013, l’applicazione delle misure di cui al primo comma non deve implicare, fino al 31 dicembre 2017, che i biocarburanti prodotti da questi impianti siano considerati come non conformi ai requisiti di sostenibilità di cui alla presente direttiva, laddove lo sarebbero invece stati, a condizione che tali biocarburanti permettano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come minimo pari al 45 %. Ciò si applica alla capacità degli impianti di biocarburanti alla fine del 2012. Il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per decidere entro il 31 dicembre 2012 in merito a eventuali proposte di questo tipo presentate dalla Commissione. 7.   L’allegato IV può essere adeguato sulla base dei progressi tecnici e scientifici, tra l’altro aggiungendo valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. Per quanto riguarda i valori standard e la metodologia definita nell’allegato IV, è prestata particolare considerazione: — alle modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui, — alle modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari, — alle modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e — allo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari. I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile. Ogni adattamento o aggiunta all’elenco dei valori standard di cui all’allegato IV rispetta i seguenti criteri: a) quando il contributo di un fattore alle emissioni complessive è limitato o quando la variazione è ridotta o quando il costo o la difficoltà di accertare i valori reali sono elevati, i valori standard devono essere i valori tipici dei processi di produzione normali; b) in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere conservativi rispetto ai processi di produzione normali. 8.   Sono stabilite definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all’allegato IV, parte C, punto 9. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. Articolo 7 sexies Misure di attuazione e relazioni in materia di sostenibilità dei biocarburanti 1.   Le misure di attuazione di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 7 quater, paragrafo 3, terzo comma, all’articolo 7 quater, paragrafi 6 e 8, all’articolo 7 quinquies, paragrafo 5, all’articolo 7 quinquies, paragrafo 7, primo comma, e all’articolo 7 quinquies, paragrafo 8, tengono altresì pienamente conto dei fini della direttiva 2009/28/CE. 2.   Le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, all’articolo 7 quater, paragrafo 2, all’articolo 7 quater, paragrafo 9, all’articolo 7 quinquies, paragrafi 4, 5, e all’articolo 7 quinquies, paragrafo 6, primo comma, così come le relazioni e le informazioni presentate a norma dell’articolo 7 quater, paragrafo 3, primo e quinto comma, e dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, sono preparate e trasmesse ai fini della direttiva 2009/28/CE e della presente direttiva. (*7)   GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16." (*8)   GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.»;" 7) all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri verificano l’ottemperanza alle prescrizioni degli , in relazione alla benzina ed ai combustibili diesel, in base ai metodi analitici indicati rispettivamente nelle norme europee EN 228:2004 e EN 590:2004.»; 8) è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis Additivi metallici 1.   La Commissione esegue una valutazione dei rischi per la salute e l’ambiente derivanti dall’utilizzazione di additivi metallici nei combustibili e, a tal fine, sviluppa un metodo di prova. La Commissione riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2012. 2.   In attesa dello sviluppo del metodo di prova di cui al paragrafo 1, la presenza dell’additivo metallico metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) nei combustibili deve essere limitata a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1o gennaio 2011. A decorrere dal 1o gennaio 2014, detto limite è di 2 mg di manganese per litro. 3.   Il limite del tenore di MMT nei combustibili specificato al paragrafo 2 è oggetto di revisione sulla base dei risultati della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1. Detto limite può essere portato a zero qualora la valutazione di rischio lo giustifichi e non può essere aumentato a meno che la valutazione di rischio non lo giustifichi. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. 4.   Gli Stati membri assicurano che un’etichetta relativa al tenore di additivo metallico del combustibile sia esibita in qualsiasi luogo dove un combustibile contenente additivi metallici è messo a disposizione dei consumatori. 5.   L’etichetta contiene il seguente testo: “Contiene additivi metallici”. 6.   L’etichetta è affissa in modo chiaramente visibile nel luogo dove sono riportate le informazioni che indicano il tipo di combustibile. La dimensione e il carattere dell’etichetta sono chiaramente visibili e di facile lettura.»; 9) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Presentazione di relazioni 1.   Entro il 31 dicembre 2012, ed in seguito con cadenza triennale, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, eventualmente accompagnata da una proposta di modifica della presente direttiva. Tale relazione riguarda segnatamente i seguenti punti: a) l’uso e l’evoluzione della tecnologia automobilistica e, in particolare, la fattibilità di un aumento del tenore massimo di biocarburanti ammesso nella benzina e nel combustibile diesel e la necessità di rivedere la data di cui all’, paragrafo 3; b) la politica comunitaria in materia di emissioni di CO2 prodotte dai veicoli adibiti ai trasporti su strada; c) la possibilità di applicare i requisiti di cui all’allegato II, in particolare il valore limite per gli idrocarburi aromatici policiclici, alle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto; d) l’aumento dell’impiego di detergenti nei combustibili; e) l’uso di additivi metallici diversi dall’MMT nei combustibili; f) il volume totale dei componenti impiegati nella benzina e nel combustibile diesel, tenuto conto della normativa comunitaria in materia ambientale, compresi gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (*9), e delle direttive da essa derivate; g) le conseguenze dell’obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2, per il sistema di scambio delle emissioni; h) la potenziale necessità di adattamenti all’, paragrafi 6 e 7, e all’articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b), ai fini della valutazione degli eventuali contributi per il conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 10 % entro il 2020. Dette considerazioni si basano sulle potenziali riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell’energia all’interno della Comunità, tenendo conto in particolare di qualsiasi sviluppo delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, sicure sotto il profilo ambientale, e dei veicoli elettrici su strada nonché dell’efficienza in termini di costi delle misure di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b); i) la possibilità di introdurre misure aggiuntive volte al conseguimento da parte dei fornitori di una riduzione del 2 % delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, in confronto alla norma di riferimento per i carburanti di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera b), attraverso l’uso dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo per lo sviluppo pulito del protocollo di Kyoto alle condizioni fissate nella direttiva 2003/87/CE, al fine di valutare ulteriori possibili contributi al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 10 % entro il 2020, come indicato all’articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva; j) un’analisi aggiornata del rapporto costi/benefici e un’analisi di impatto della riduzione della tensione massima di vapore consentita per la benzina nel periodo estivo al di sotto di 60 kPa. 2.   Entro il 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento dell’obiettivo per le emissioni di gas a effetto serra per il 2020 di cui all’articolo 7 bis, tenendo conto della necessità che detto obiettivo sia conforme a quello indicato all’, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE, in merito alla percentuale di energia da fonti rinnovabili usata nel settore dei trasporti, alla luce delle relazioni di cui all’articolo 23, paragrafi 8 e 9, di tale direttiva. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta di modifica dell’obiettivo. (*9)   GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.»;" 10) all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se è necessario l’adeguamento al progresso tecnico dei metodi analitici autorizzati di cui agli allegati I o II, le modifiche, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4. Anche l’allegato III può essere adeguato al progresso tecnico e scientifico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 4.»; 11) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1.   Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato per la qualità dei carburanti. 2.   Per questioni relative alla sostenibilità dei biocarburanti ai sensi degli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, la Commissione è assistita dal comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; 12) l’articolo 14 è soppresso; 13) gli allegati I, II, III e IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
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