Art. 8 · Effetti dei progetti comuni tra Stati membri

Art. 8

Effetti dei progetti comuni tra Stati membri

In vigore dal 23 apr 2009
Effetti dei progetti comuni tra Stati membri 1.   Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all’, paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro che ha effettuato la notifica ai sensi dell’ emette una lettera di notifica in cui dichiara: a) la quantità totale di elettricità o di calore o freddo prodotta durante l’anno da fonti energetiche rinnovabili dall’impianto oggetto della notifica di cui all’; e b) la quantità di elettricità o di calore o freddo prodotta durante l’anno da fonti energetiche rinnovabili da tale impianto che dev’essere computata ai fini dell’obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella notifica. 2.   Lo Stato membro notificante trasmette la lettera di notifica allo Stato membro a favore del quale è effettuata la notifica e alla Commissione. 3.   Ai fini della valutazione del rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali generali, la quantità di elettricità o di calore o freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è: a) dedotta dalla quantità di elettricità o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e b) sommata alla quantità di elettricità o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2.
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