Art. 5 · Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili

Art. 5

Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili

In vigore dal 23 apr 2009
Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili 1.   Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma: a) del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili; b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; e c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l’elettricità e l’idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. Fatto salvo il secondo comma dell’, paragrafo 1, i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità definiti all’, paragrafi da 2 a 6, non sono presi in considerazione. 2.   Quando uno Stato membro ritiene di trovarsi, per causa di forza maggiore, nell’impossibilità di raggiungere la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020 indicata nella terza colonna della tabella dell’allegato I, ne informa appena possibile la Commissione. La Commissione adotta una decisione con la quale stabilisce se sia stata dimostrata la sussistenza della forza maggiore. La Commissione, se adotta una decisione con la quale stabilisce che è stata dimostrata la sussistenza della forza maggiore, decide le modalità di adeguamento del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro per l’anno 2020. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di elettricità prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il ricorso all’acqua precedentemente pompata a monte. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico. L’elettricità da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita all’allegato II. 4.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti in uno Stato membro da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell’industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico. Si tiene conto dell’energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l’apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolato secondo la metodologia di cui all’allegato VII. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell’energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili. 5.   Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all’allegato III è quello indicato nello stesso allegato. L’allegato III può essere adeguato sulla base dei progressi tecnici e scientifici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. 6.   La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le altre fonti energetiche, espressa in percentuale. Ai fini del primo comma, la somma di cui al paragrafo 1 è adeguata in conformità degli . Nel calcolo del consumo finale lordo di energia di uno Stato membro nell’ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa stabiliti dalla presente direttiva, la quantità di energia consumata nel settore dell’aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di detto Stato membro, non superiore al 6,18 %. Per Cipro e Malta la quantità di energia consumata per l’aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 4,12 %. 7.   La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (19). Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo di tali quote settoriali e totali e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008.
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