Art. 24 · Piattaforma per la trasparenza

Art. 24

Piattaforma per la trasparenza

In vigore dal 23 apr 2009
Piattaforma per la trasparenza 1.   La Commissione crea una piattaforma pubblica in linea per la trasparenza, destinata ad aumentare la trasparenza e a facilitare e promuovere la cooperazione tra Stati membri, in particolare in materia di trasferimenti statistici di cui all’ e progetti comuni di cui agli . La piattaforma può essere utilizzata anche per rendere pubbliche pertinenti informazioni che la Commissione o uno Stato membro ritengano essenziali ai fini della presente direttiva e del raggiungimento dei suoi obiettivi. 2.   La Commissione pubblica sulla piattaforma per la trasparenza le seguenti informazioni, se del caso in formato aggregato, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili: a) i piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili degli Stati membri; b) i documenti previsionali degli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, corredati, non appena possibile, della sintesi della Commissione riguardo alla produzione eccedentaria e alla domanda stimata di importazioni; c) le offerte di cooperazione degli Stati membri in materia di trasferimenti statistici o progetti comuni, su richiesta dello Stato membro interessato; d) le informazioni di cui all’, paragrafo 2, sui trasferimenti statistici tra Stati membri; e) le informazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3, e all’, paragrafi 4 e 5, su progetti comuni; f) le relazioni nazionali degli Stati membri di cui all’; g) le relazioni della Commissione di cui all’, paragrafo 3. Tuttavia, su richiesta dello Stato membro che ha fornito le informazioni, la Commissione non rende pubblici i documenti previsionali degli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, né le informazioni contenute nelle relazioni nazionali degli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, lettere l) e m).
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