Art. 23 · Controllo e relazione della Commissione

Art. 23

Controllo e relazione della Commissione

In vigore dal 23 apr 2009
Controllo e relazione della Commissione 1.   La Commissione sorveglia l’origine dei biocarburanti e dei bioliquidi consumati nella Comunità e l’impatto della loro produzione, compreso l’impatto risultante dallo spostamento, sulla destinazione dei terreni nella Comunità e nei paesi terzi principali fornitori. Tale sorveglianza si basa sulle relazioni degli Stati membri, trasmesse conformemente all’, paragrafo 1, su quelle dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici e su altre fonti di informazione pertinenti. La Commissione sorveglia anche l’evoluzione dei prezzi dei prodotti associata all’uso della biomassa per la produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo associato sulla sicurezza alimentare. La Commissione sorveglia tutte le installazioni cui si applica l’, paragrafo 6. 2.   La Commissione mantiene il dialogo e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di produttori e di consumatori di biocarburanti nonché con la società civile in merito all’applicazione generale delle misure della presente direttiva riguardanti i biocarburanti e i bioliquidi. In tale ambito presta particolare attenzione al possibile impatto della produzione di biocarburanti sul prezzo dei prodotti alimentari. 3.   Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 1, e della sorveglianza e delle analisi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione presenta ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è presentata nel 2012. 4.   Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l’utilizzo dei biocarburanti, la Commissione utilizza i valori dichiarati dagli Stati membri e valuta se e come le stime cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione. 5.   Nelle sue relazioni, la Commissione analizza in particolare: a) i benefici e i costi ambientali relativi dei vari biocarburanti, gli effetti delle politiche di importazione della Comunità su di essi, le implicazioni in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e le modalità per realizzare un approccio equilibrato tra produzione interna e importazioni; b) l’impatto dell’aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità ambientale nella Comunità e nei paesi terzi, tenuto conto dell’impatto economico e ambientale, anche sulla biodiversità; c) il margine esistente per individuare, in maniera scientificamente obiettiva, le zone geografiche aventi un elevato valore in termini di biodiversità che non sono contemplate dall’, paragrafo 3; d) l’impatto dell’aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa; e) la disponibilità di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche; e f) le modifiche indirette della destinazione dei terreni in relazione a tutte le filiere di produzione. La Commissione propone, se del caso, misure correttive. 6.   Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 3, la Commissione esamina l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri per creare un organismo amministrativo unico incaricato di trattare le domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze e di assistere i richiedenti. 7.   Al fine di migliorare il finanziamento e il coordinamento per la realizzazione dell’obiettivo del 20 % di cui all’, paragrafo 1, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2010, un’analisi e un piano d’azione sull’energia da fonti rinnovabili, finalizzati in particolare a: a) un migliore utilizzo dei fondi strutturali e dei programmi quadro; b) un utilizzo più efficiente e più esteso dei fondi della Banca europea per gli investimenti e di altri istituti finanziari pubblici; c) un migliore accesso al capitale di rischio, segnatamente attraverso l’analisi della fattibilità di un meccanismo con ripartizione dei rischi per gli investimenti in energia da fonti rinnovabili nella Comunità, analogo all’iniziativa «Fondo mondiale per l’efficienza energetica e l’energia rinnovabile» destinata ai paesi terzi; d) un migliore coordinamento dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché di altre forme di sostegno; e e) un migliore coordinamento a sostegno delle iniziative in materia di energie rinnovabili il cui successo dipende dall’attività di operatori stabiliti in vari Stati membri. 8.   Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione concernente in particolare i seguenti elementi: a) una valutazione delle soglie minime di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che si applicheranno a decorrere dalle date di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, elaborata sulla scorta di un’analisi dell’impatto che tenga conto, in particolare, dell’evoluzione tecnologica, delle tecnologie disponibili e della disponibilità di biocarburanti di prima e seconda generazione che permettono una riduzione considerevole delle emissioni di gas a affetto serra; b) riguardo all’obiettivo di cui all’, paragrafo 4, una valutazione: i) del rapporto costo-efficacia delle misure da attuare per raggiungere tale obiettivo; ii) della possibilità di realizzare tale obiettivo, garantendo nel contempo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nella Comunità e nei paesi terzi, e considerando l’impatto economico, ambientale e sociale, compresi gli effetti e l’impatto indiretti sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda generazione; iii) dell’impatto dell’attuazione dell’obiettivo sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili; iv) della disponibilità commerciale degli autoveicoli a motore elettrico, ibrido e a idrogeno nonché della metodologia scelta per calcolare la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti; v) della stima della situazione specifica del mercato, tenendo conto in particolare dei mercati in cui i combustibili per i trasporti rappresentano oltre la metà del consumo di energia complessivo e dei mercati che dipendono totalmente dai biocarburanti importati; c) un’analisi dell’attuazione della presente direttiva, con particolare riguardo ai meccanismi di cooperazione, per garantire che gli Stati membri possano continuare ad avvalersi dei regimi di sostegno nazionali ai sensi dell’, paragrafo 3, e, nel contempo, conseguire tramite tali meccanismi gli obiettivi nazionali di cui all’allegato I sulla base del migliore rapporto costi-benefici, degli sviluppi tecnologici e delle conclusioni da trarre per raggiungere l’obiettivo di produrre il 20 % dell’energia da fonti rinnovabili a livello comunitario. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio riguardanti gli elementi illustrati e in particolare: — per quanto riguarda l’elemento di cui alla lettera a), una modifica della riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra ivi contemplata, e — per l’elemento di cui alla lettera c), adeguati aggiustamenti delle misure di cooperazione previste nella presente direttiva per migliorare la loro efficacia nel raggiungere l’obiettivo del 20 %. Tali proposte non condizionano l’obiettivo del 20 % né il controllo degli Stati membri sui sistemi nazionali di sostegno e sulle misure di cooperazione. 9.   Nel 2018 la Commissione presenta una tabella di marcia per le energie rinnovabili relativa al periodo successivo al 2020. La tabella di marcia è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per il periodo successivo al 2020. Detta tabella di marcia tiene conto dell’esperienza acquisita nell’attuazione della presente direttiva e dell’evoluzione tecnologica nel settore dell’energia da fonti rinnovabili. 10.   Nel 2021 la Commissione presenta una relazione sull’applicazione della presente direttiva. La relazione esamina in particolare in quale misura i seguenti elementi hanno consentito agli Stati membri di conseguire gli obiettivi nazionali di cui all’allegato I sulla base del miglior rapporto costi-benefici: a) la procedura di elaborazione di documenti previsionali e di piani d’azione nazionali per le energie rinnovabili; b) l’efficacia dei meccanismi di cooperazione; c) l’evoluzione tecnologica nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, anche per quanto riguarda l’impiego di biocarburanti per l’aviazione commerciale; d) l’efficacia dei regimi di sostegno nazionali; e e) le conclusioni delle relazioni elaborate dalla Commissione di cui ai paragrafi 8 e 9.
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