Art. 22 · Relazioni degli Stati membri

Art. 22

Relazioni degli Stati membri

In vigore dal 23 apr 2009
Relazioni degli Stati membri 1.   Entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni due anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La sesta relazione, da presentare entro il 31 dicembre 2021, è l’ultima relazione richiesta. La relazione specifica in particolare: a) le quote settoriali (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e complessive di energia da fonti rinnovabili nel corso dei due precedenti anni civili e le misure adottate o previste a livello nazionale per promuovere la crescita delle energie da fonti rinnovabili tenendo conto della traiettoria indicativa di cui all’allegato I, parte B, conformemente all’; b) l’introduzione e il funzionamento di regimi di sostegno e di altre misure miranti a promuovere l’energia da fonti rinnovabili e ogni sviluppo nelle misure applicate rispetto a quelle indicate nel piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dello Stato membro, nonché informazioni sulle modalità di allocazione dell’elettricità che beneficia di un sostegno ai clienti finali ai fini dell’, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE; c) il modo in cui lo Stato membro ha eventualmente strutturato i suoi regimi di sostegno per integrare le applicazioni di energie rinnovabili che presentano benefici supplementari rispetto ad altre applicazioni analoghe, ma che possono anche comportare costi maggiori, ivi compresi i biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche; d) il funzionamento del sistema delle garanzie di origine per l’elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili e le misure adottate per assicurare l’affidabilità e la protezione del sistema contro la frode; e) i progressi realizzati nella valutazione e nel miglioramento delle procedure amministrative per eliminare gli ostacoli regolamentari e non regolamentari allo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili; f) le misure adottate per garantire la trasmissione e la distribuzione dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e per migliorare il quadro o le norme che disciplinano l’assunzione e la ripartizione dei costi di cui all’, paragrafo 3; g) gli sviluppi intervenuti nella disponibilità e nell’uso delle risorse della biomassa a fini energetici; h) le variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni nello Stato membro legati al maggiore uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili; i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche; j) l’impatto stimato della produzione di biocarburanti e di bioliquidi sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla qualità dell’acqua e sulla qualità del suolo all’interno dello Stato membro; k) la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l’uso di energia da fonti rinnovabili. l) una stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri, nonché una stima del potenziale per progetti comuni fino al 2020; m) una stima della domanda di energie da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale fino al 2020; e n) informazioni sui metodi impiegati per stimare la quota di rifiuti biodegradabili contenuti nei rifiuti destinati alla produzione di energia e sulle misure adottate per migliorare e verificare tali stime. 2.   Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l’uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all’allegato V, parte A e parte B. 3.   Nella sua prima relazione lo Stato membro precisa se intende: a) creare un organismo amministrativo unico incaricato di trattare le domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze per gli impianti a energia rinnovabile e di assistere i richiedenti; b) prevedere l’approvazione automatica delle domande di licenza urbanistica ed edilizia per impianti ad energia rinnovabile quando l’organismo responsabile del rilascio dell’autorizzazione non risponde entro i termini previsti; o c) indicare nei piani urbanistici le zone geografiche adatte per lo sfruttamento dell’energia da fonti rinnovabili e per la creazione di sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento. 4.   In ciascuna relazione lo Stato membro ha la possibilità di correggere i dati forniti nelle relazioni precedenti.
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