Art. 21
Disposizioni specifiche relative all’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
In vigore dal 23 apr 2009
Disposizioni specifiche relative all’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti
1. Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato sulla disponibilità e sui benefici per l’ambiente di tutte le varie fonti energetiche rinnovabili per autotrazione. Nel caso in cui i biocarburanti miscelati con derivati degli oli minerali siano presenti in percentuali superiori al 10 % in volume, gli Stati membri impongono l’obbligo che le percentuali siano indicate nei punti vendita.
2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori e dell’obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto di cui all’, paragrafo 4, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.
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