Art. 20
Misure di attuazione
In vigore dal 23 apr 2009
Misure di attuazione
Le misure di attuazione di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, all’, paragrafo 3, terzo comma, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 8, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 7, primo comma, e all’, paragrafo 8, tengono altresì pienamente conto dei fini dell’articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE.
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