Art. 10
Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi
In vigore dal 23 apr 2009
Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi
1. Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all’, paragrafo 5, lettera c), lo Stato membro che ha effettuato la notifica ai sensi dell’ emette una lettera di notifica in cui dichiara:
a)
la quantità totale di elettricità prodotta durante l’anno da fonti energetiche rinnovabili nell’impianto oggetto della notifica ai sensi dell’;
b)
la quantità di elettricità prodotta durante l’anno da fonti energetiche rinnovabili da tale l’impianto che deve essere computata ai fini del suo obiettivo nazionale generale conformemente a quanto indicato nella notifica ai sensi dell’; e
c)
la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui all’, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro trasmette la lettera di notifica al paese terzo che ha riconosciuto il progetto in conformità dell’, paragrafo 5, lettera d), e alla Commissione.
3. Ai fini della valutazione del rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali generali, la quantità di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel valutare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro che emette la lettera di notifica.
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