Art. 2
In vigore dal 23 apr 2009
Ai fini della presente direttiva, s’intende per:
1)
«strumento per pesare» uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso; uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;
2)
«strumento per pesare a funzionamento non automatico» o «strumento» uno strumento per pesare che necessita l'intervento di un operatore durante la pesatura;
3)
«norma armonizzata» una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC), dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) oppure da due o tre dei suddetti organismi, su mandato della Commissione e conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (9), e agli orientamenti generali per la cooperazione fra la Commissione, l’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e questi tre organismi, sottoscritti il 28 marzo 2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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