Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 2009
1.   La presente direttiva si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. 2.   Ai fini della presente direttiva si distinguono le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico seguenti: a) i) la determinazione della massa per le transazioni commerciali; ii) la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo; iii) la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie; iv) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura; v) la determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici; vi) la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di imballaggi prefabbricati; b) tutte le applicazioni diverse da quelle menzionate alla lettera a).
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