Art. 7 · Disposizioni relative a una più ampia legittimazione ad agire

Art. 7

Disposizioni relative a una più ampia legittimazione ad agire

In vigore dal 23 apr 2009
Disposizioni relative a una più ampia legittimazione ad agire La presente direttiva non osta al mantenimento in vigore o all’adozione da parte degli Stati membri di norme che conferiscano sul piano nazionale una più ampia legittimazione ad agire agli enti abilitati nonché a qualsiasi altro interessato.
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